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Regione Liguria

Autocertificazione

Autocertificazione

Cos’è l’autocertificazione

 Consiste nella facoltà riconosciuta ai cittadini di presentare, in sostituzione delle tradizionali certificazioni richieste, propri stati e requisiti personali, mediante apposite dichiarazioni sottoscritte (firmate) dall’interessato. La firma non deve essere più autenticata. L’autocertificazione sostituisce i certificati senza che ci sia necessità di presentare successivamente il certificato vero e proprio. La pubblica amministrazione ha l’obbligo di accettarle, riservandosi la possibilità di controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto. Vi sono pochi casi, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in cui devono essere esibiti i tradizionali certificati: pratiche per contrarre matrimonio, rapporti con l’autorità giudiziaria, atti da trasmettere all’estero.

 

Quali sono le dichiarazioni che si possono autocertificare?

 

  • Con dichiarazioni sostitutive di certificazioni:
    • la data e il luogo di nascita
    • la residenza
    • la cittadinanza
    • il godimento dei diritti politici
    • lo stato civile (celibe/nubile, coniugato/a, vedovo/a, divorziato/a)
    • lo stato di famiglia
    • l’esistenza in vita
    • la nascita del figlio
    • il decesso del coniuge, dell’ascendente o del discendente
    • la posizione agli effetti degli obblighi militari
    • l’iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione
    • titolo di studio o qualifica professionale posseduta; esami sostenuti; titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualifica tecnica
    • situazione reddituale ed economica, anche ai finidella concessionedi benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare del tributo assolto; possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria e inerente all’interessato.
    • stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente o di casalinga
    • qualifica di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
    • iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
    • tutte le posizioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ecc.
    • di non aver riportato condanne penali
    • tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri di stato civile.

Le dichiarazioni di cui sopra non richiedono alcuna autenticazione da parte del pubblico ufficiale.

 

  • Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
    Tutti gli stati, fatti a qualità personali non autocertificabili (non ricompresi alla lettera “A” precedentemente descritta) possono essere comprovati dall’interessato, a titolo definitivo, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
    Si possono ad esempio dichiarare: chi sono gli eredi; la situazione di famiglia originaria; la proprietà di un immobile, ecc.
    La dichiarazione che il dichiarante rende nel proprio interesse può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
    La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, non può contenere manifestazioni di volontà (impegni, rinunce, accettazioni, procure) e deleghe configuranti una procura.
    Qualora risulti necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarati siano certificabili o accertabili da parte della pubblica amministrazione, l’amministrazione procedente entro quindici giorni richiede direttamente la documentazione all’amministrazione competente.
    In questo caso, per accelerare il procedimento, l’interessato può trasmettere, anche attraverso strumenti informatici o telematici, copia fotostatica, non autenticata, dei certificati in cui sia già in possesso.Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà non richiedono alcuna autenticazione da parte del pubblico ufficiale quando siano contestuali ad una istanza.
    In questo caso l’interessato deve presentare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà:

    • unitamente alla copia non autenticata di un documento di riconoscimento (nel caso di invio per posta o per via telematica);
    • firmarla in presenza del dipendente addetto a riceverla (nel caso di presentazione diretta)

 

Ciccando sul tipo di certificazione desiderata si potrà visualizzare e, se si desidera, stampare, un modello cartaceo pronto per la compilazione da parte dell’interessato

 

Dov’è utilizzabile

 

L’autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive di notorietà sono utilizzabili solo nei rapporti con le amministrazioni pubbliche intendendo tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni universitarie, le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, province, comuni e comunità montane, I.A.C.P., camere di commercio e qualsiasi altro ente di diritto pubblico (compresi gli enti pubblici economici).

Sono inoltre utilizzabili nei rapporti con imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità (Poste, ENEL, Telecom, Aziende del Gas, ecc.).
L’autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà non possono essere utilizzate nei rapporti fra privati o con l’autorità giudiziaria nello svolgimento di funzioni giurisdizionali.

 

Come funziona

 

Per avvalersi dell’autocertificazione direttamente agli sportelli degli uffici pubblici, è necessario prioritariamente preoccuparsi di compilare il modulo previsto che non è soggetto ad alcuna autenticazione, per quanto concerne le dichiarazioni sostitutive di certificazioni (autocertificazioni).
Per quanto riguarda la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, occorre l’autentica della sottoscrione (firma) solo quando non sia contestuale ad una istanza.
L’autentica della sottosrizione avviene previa identificazione del dichiarante da parte del pubblico ufficiale autenticante.
L’accertamento dell’identità personale del dichiarante può avvenire in uno dei seguenti modi:

a)conoscenza diretta da parte del pubblico ufficiale;

b)testimonianza di due idonei fidefacienti conosciuti dal pubblico ufficiale;

c)esibizione di un valido documento di identità personale, munito di fotografia, rilasciato da una pubblica autorità.

 

Cosa fare se non viene accettata

 

Il pubblico ufficiale o il funzionario dell’ufficio pubblico che non ammette l’autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, nonostante ci siano tutti i presupposti per accoglierla, incorre nelle sanzioni previste dall’art. 328 del Codice penale e rischiano di essere puniti per omissioni o rifiuto di atti d’ufficio.

Il cittadino dovrà, in primo luogo, accertare chi è il responsabile della pratica inoltrata, richiedendo nome, cognome e qualifica, inoltre è necessario conoscere il numero di protocollo della stessa e il tipo di procedimento attribuito.

Così come la Pubblica Amministrazione sa chi è il suo interlocutore, il cittadino, ha altrettanto diritto di sapere chi segue il procedimento che lo riguarda e come risalire agli atti relativi.

Ottenuti i dati, il cittadino dovrà richiedere, per iscritto, le ragioni del mancato accoglimento dell’autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà segnalando anche, per conoscenza, il tesserino, con gli estremi della pratica al Comitato Provinciale della Pubblica Amministrazione presso la Prefettura del luogo in cui è stata rifiutata l’autocertificazione e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dip. Funzione Pubblica – ROMA.

La richiesta deve essere redatta in forma scritta. Se entro trenta giorni dalla data della richiesta, il pubblico ufficiale o l’incaricato non compie l’atto e non risponde per esporre le ragioni del ritardo/rifiuto, scattano i presupposti per le sanzioni della reclusione fino a un anno o della multa fino a due milioni di lire.

Il termine dei trenta giorni decorre dalla data di ricezione della richiesta.

La procedibilità è d’ufficio, pertanto non sono richieste querele, istanze o quant’altro.

Quindi colui che si vedrà rifiutata la propria autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva, si troverà nelle condizioni di denunciare semplicemente l’omissione di atti d’ufficio.

 

Sottoscrizione, autentica della firma e imposte di bollo

 

La legge istitutiva dell’autocertificazione, prevedeva che l’autocertificazione doveva essere sottoscritta e autenticata.
Con l’emanazione del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445, l’obbligo dell’autocertificazione della firma rimane solo per la “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” quando la stessa non è contenuta in una istanza.

Per le dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazioni), è sufficiente la sottoscrizione dell’interessato.
L’autenticità della firma delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, può essere eseguita dai seguenti pubblici ufficiali: notai, cancellieri, segretari comunali e funzionari incaricati dai sindaci, anche di comuni diversi da quello di residenza, nonchè dal funzionario competente a ricevere la documentazione e dal funzionario incaricato dal gestore di pubblici servizi.

l’autentica della firma è soggetta ad imposta di bollo.

Nessuna imposta di bollo deve, peraltro, essere corisposta dal cittadino quando comprova che l’uso dell’atto è esente, per legge, dall’imposta.
(Principali usi che giustificano l’esenzione dall’imposta di bollo: pensionistico, assegni familiari, leva militare, iscriz. liste di collocamento, ecc.

 

Dichiarazioni non veritiere

 

Attenzione a non effettuare dichiarazioni non veritiere

L’amministrazione pubblica, può provvedere d’ufficio ad accertare la veridicità di quanto dichiarato dal cittadino.
E’ evidente che le norme, semplificando l’azione amministrativa, vogliono anche creare fra Pubblica Amministrazione e cittadino, rapporti di fiduciosa collaborazione.

Il rilascio di dichiarazioni non veritiere è, d’altra parte, punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Pagina aggiornata il 10/06/2024

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